Gli obblighi dell’assicurazione avvocati: come funziona la polizza

A fare da spartiacque il DM 22/09/2016, che stabilisce per la polizza parametri ben precisi in tema di massimali minimi di copertura

Una professione come quella dell’avvocato necessita di un buon livello di preparazione da parte di chi la esercita.

Un professionista in questo settore deve avere competenze un po’ in tutte le branche del diritto, ma di norma sceglie di specializzarsi in una materia, per poter garantire il massimo della competenza ed un approfondimento continuo dei contenuti.

Nonostante la preparazione può accadere che i professionisti togati compiano errori nell’esercizio dell’attività, ma a favore gioca un obbligo su tutti quello di disporre per legge di una copertura assicurativa obbligatoria, che difende la responsabilità civile del professionista e garantisce una salvaguardia nel caso emergano danni di tipo patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.

La Legge 247/2012 disciplina la materia professionale in tema di assicurazione

A disciplinare la materia forense in tema di obblighi assicurativi è l’art. 12 della  L. 247/2012, che

impone all’avvocato la sottoscrizione di una polizza Rc professionale.

L’articolo considera anche l’obbligo di dotarsi di una regolare polizza infortuni avvocati, un’imposizione che in origine prevedeva la sottoscrizione di una polizza a copertura degli infortuni per l’avvocato, al pari di tutti i suoi collaboratori, mentre ora, in seguito al decreto fiscale 2018, l’obbligo resta solo nell’assicurare i collaboratori.

Ma come funziona l’assicurazione avvocati?

In merito all’assicurazione Rc professionale avvocati a distanza di tempo si è espresso anche il Ministero della Giustizia, d’accordo con il CNF, Consiglio Nazionale Forense, emanando il Decreto Ministeriale 22/09/2016, entrato in vigore l’11 novembre 2017.

Il decreto dà attuazione alle linee già contenute nell’art. 12  stabilendo “condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato”.

Il DM 22/09/2016 stabilisce parametri ben precisi in tema di massimali minimi di copertura per la polizza professionale avvocati, massimali che vengono fissati in base alla forma, attraverso la quale viene esercita la professione e quindi realtà individuale o associata, l’area di rischio e dulcis in fundo l’ammontare del fatturato.

Chi pratica l’attività forense, e non risponde all’obbligo di sottoscrizione della polizza, infrange la legge e può vedersi comminare una sanzione pecuniaria o, ancor peggio, rischia di essere sottoposto ad un provvedimento disciplinare.

Polizza personalizzata, utilizziamo un comparatore online per la ricerca

Considerando i termini di legge è possibile per l’avvocato sottoscrivere una polizza personalizzata, garantendosi un prodotto di elevata qualità all’insegna della convenienza.

Ad offrirci un’idea di semplicità e chiarezza nella ricerca assicurativa è uno strumento di ultima generazione come MioAssicuratore.it, comparatore online che consente di ricevere un ampio ventaglio di offerte, perfettamente calibrate alle necessità del professionista.

Rc professionale: che cosa copre?

La polizza è un’ancora di salvezza nel caso in cui il professionista del foro riceva una richiesta di risarcimento danni, per cause legate all’esercizio dell’attività.

Il cliente o un terzo soggetto, che consideri di aver subito un torto, potrà chiedere regolare risarcimento al  professionista.

Sono plausibili motivi di danno il ritardato o omesso deposito degli atti, la nullità di atti processuali, l’aver distrutto o smarrito documenti, titoli o denaro di cui l’avvocato disponeva in custodia, per averli ricevuti dal cliente o dagli avversari processuali.

Fra le garanzie previste dalla polizza non deve mancare la copertura nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti, a patto che la garanzia non risulti espressamente esclusa dalla formula contrattuale della polizza.

Copertura adeguata è anche quella prevista da formule quali la retroattività e l’ultrattività. La prima per garantirsi la sicurezza di una copertura pregressa, per un danno verificatosi in passato, copertura legittima a patto che la polizza risulti attiva al momento della richiesta del danno.

La seconda valida per un determinato periodo di tempo futuro, dopo la cessata attività da parte dell’avvocato.

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